Responsabilita civile
La responsabilita civile e' l'obbligo di risarcire i danni causati ad altre persone o ai loro beni. In ambito stradale, chiunque causa un danno a terzi durante la circolazione e' tenuto a risarcirlo economicamente.
La responsabilita civile automobilistica si fonda su due principi fondamentali:
- Art. 2043 del Codice Civile: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"
- Art. 2054 del Codice Civile: il conducente di un veicolo e' obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno
I danni risarcibili comprendono:
- Danni materiali: riparazione o sostituzione del veicolo danneggiato, danni a cose (guardrail, segnaletica, edifici, altri beni)
- Danni fisici: spese mediche, riabilitazione, invalidita' temporanea o permanente
- Danno biologico: lesione dell'integrita' psicofisica della persona, valutata medicalmente
- Danno morale: sofferenza psicologica derivante dall'incidente
- Danno patrimoniale: mancato guadagno dovuto all'impossibilita' di lavorare (lucro cessante)
Importante
L'assicurazione RCA (Responsabilita Civile Auto) e' obbligatoria per tutti i veicoli a motore e copre i danni causati a terzi. Tuttavia, l'assicurazione non copre i danni al proprio veicolo (per questo serve la polizza kasko) ne' le sanzioni penali. Circolare senza assicurazione e' un illecito amministrativo gravissimo, punito con sanzioni da 866 a 3.464 euro e il sequestro del veicolo.
Responsabilita penale
La responsabilita penale sorge quando il comportamento del conducente configura un reato, cioe' un fatto previsto dalla legge come illecito penale. A differenza della responsabilita civile (che comporta un risarcimento economico), la responsabilita penale comporta sanzioni personali come la reclusione, l'arresto o l'ammenda.
La responsabilita penale e' sempre personale: risponde penalmente solo chi ha materialmente commesso il fatto o vi ha concorso. Non puo' essere trasferita ad altri ne' coperta dall'assicurazione.
I principali reati connessi alla circolazione stradale sono:
- Omicidio stradale (art. 589-bis c.p.): causare la morte di una persona per violazione delle norme stradali
- Lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.): causare lesioni personali per violazione delle norme stradali
- Fuga dopo un incidente con feriti (art. 189, comma 6, CdS)
- Omissione di soccorso (art. 189, comma 7, CdS e art. 593 c.p.)
- Guida in stato di ebbrezza grave (art. 186 CdS) o sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CdS)
- Guida senza patente (mai conseguita o revocata)
- Gare di velocita' non autorizzate su strada pubblica (art. 9-bis CdS)
Consiglio
Ricorda la distinzione fondamentale: la responsabilita civile riguarda il risarcimento dei danni e puo' essere coperta dall'assicurazione; la responsabilita penale riguarda le sanzioni personali (carcere, arresto) e non puo' mai essere coperta dall'assicurazione. Una stessa condotta puo' generare entrambe le responsabilita'.
Responsabilita del proprietario del veicolo
Il proprietario del veicolo ha una responsabilita specifica prevista dall'articolo 2054 del Codice Civile. Anche se non e' alla guida al momento dell'incidente, il proprietario puo' essere chiamato a rispondere civilmente dei danni causati.
Il proprietario e' corresponsabile in solido con il conducente per i danni derivanti dalla circolazione del veicolo, a meno che non dimostri che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta' (ad esempio in caso di furto del veicolo regolarmente denunciato).
Il proprietario e' inoltre responsabile per:
- Difetti di manutenzione del veicolo: se l'incidente e' causato da un guasto dovuto a mancata manutenzione (freni non funzionanti, pneumatici lisci, luci non funzionanti)
- Affidamento a persona non idonea: se presta il veicolo a persona priva di patente, in stato di ebbrezza o palesemente non in grado di guidare
- Vizi di costruzione: il proprietario puo' rivalersi sul costruttore se il difetto era presente alla produzione
- Violazioni amministrative: mancata revisione, mancata assicurazione, mancata comunicazione della vendita al PRA
Attenzione
Se presti il tuo veicolo a qualcuno che causa un incidente, anche tu potresti essere chiamato a risarcire i danni come corresponsabile civile. Verifica sempre che la persona a cui affidi il veicolo abbia la patente valida e sia in condizioni idonee alla guida. La responsabilita' del proprietario si estende anche al locatario (chi noleggia il veicolo) e all'usufruttuario.
Responsabilita solidale
La responsabilita solidale e' un principio giuridico in base al quale, quando piu' persone sono corresponsabili di un danno, ciascuna di esse puo' essere chiamata a risarcire l'intero importo del danno, non solo la propria quota di responsabilita.
In ambito stradale, la responsabilita solidale si applica in particolare tra:
- Conducente e proprietario del veicolo che ha causato il danno
- Piu' conducenti corresponsabili di un incidente
- Conducente e compagnia assicurativa
Il danneggiato puo' quindi chiedere l'intero risarcimento a uno qualsiasi dei corresponsabili solidali. Chi paga piu' della propria quota ha poi il diritto di rivalersi (azione di regresso) sugli altri corresponsabili per la parte eccedente.
Consiglio
In caso di scontro tra veicoli, se non si riesce a stabilire la colpa di ciascun conducente, la legge presume che ciascuno sia responsabile al 50% (presunzione di pari responsabilita, art. 2054 c.c., comma 2). Questa presunzione puo' essere superata solo con prove concrete della diversa responsabilita (testimoni, registrazioni video, rilievi delle forze dell'ordine).
Omicidio stradale (art. 589-bis c.p.)
L'omicidio stradale, introdotto dalla Legge n. 41 del 23 marzo 2016, e' il reato commesso da chi, violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale, causa la morte di una o piu' persone. Si tratta di un reato autonomo, distinto dall'omicidio colposo generico.
Pene base
La pena base per l'omicidio stradale e' la reclusione da 2 a 7 anni.
Pene aggravate
Le pene sono significativamente piu' severe nelle seguenti circostanze:
| Circostanza |
Pena |
| Guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico > 1,5 g/l) |
Reclusione da 8 a 12 anni |
| Guida sotto effetto di stupefacenti |
Reclusione da 8 a 12 anni |
| Guida in stato di ebbrezza (tasso 0,8-1,5 g/l) |
Reclusione da 5 a 10 anni |
| Eccesso di velocita' in centro urbano (oltre il doppio del limite) |
Reclusione da 5 a 10 anni |
| Attraversamento con semaforo rosso |
Reclusione da 5 a 10 anni |
| Contromano su strade a carreggiate separate |
Reclusione da 5 a 10 anni |
| Inversione di marcia in autostrada o su strade extraurbane |
Reclusione da 5 a 10 anni |
| Sorpasso in prossimita' di curve o dossi |
Reclusione da 5 a 10 anni |
| Fuga del conducente dopo l'incidente |
Pena aumentata da 1/3 a 2/3 (e comunque non inferiore a 5 anni) |
| Conducente privo di patente o con patente revocata/sospesa |
Pena aumentata da 1/3 a 2/3 |
| Veicolo non assicurato |
Pena aumentata da 1/3 a 2/3 |
Sanzioni accessorie
- Revoca della patente: automatica in tutti i casi di omicidio stradale
- Divieto di conseguire nuova patente: almeno 5 anni (15 anni nei casi piu' gravi, 20 anni in caso di ebbrezza/droghe, 30 anni in caso di fuga)
- Confisca del veicolo: se il conducente e' anche proprietario del veicolo
Trucco per l'esame
All'esame, ricorda che l'omicidio stradale ha tre fasce di pena crescenti: base (2-7 anni) per violazioni generiche, intermedia (5-10 anni) per violazioni gravi specifiche, massima (8-12 anni) per guida in stato di ebbrezza grave o sotto stupefacenti. La fuga dopo l'incidente e' sempre un'aggravante che aumenta la pena, e il divieto di riottenere la patente sale a 30 anni.
Lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.)
Le lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.) sono il reato commesso da chi, violando le norme sulla circolazione stradale, causa lesioni personali (ferite, traumi) ad altre persone. La struttura delle pene ricalca quella dell'omicidio stradale, con sanzioni proporzionalmente ridotte.
Pene previste
| Tipo di lesione |
Pena base |
Pena aggravata (ebbrezza/droghe) |
| Lesioni gravi (malattia > 40 giorni, pericolo di vita, indebolimento permanente di un senso o organo) |
Reclusione da 3 mesi a 1 anno |
Reclusione da 3 a 5 anni |
| Lesioni gravissime (malattia insanabile, perdita di un senso/arto/organo, deformazione permanente del viso) |
Reclusione da 1 a 3 anni |
Reclusione da 4 a 7 anni |
Anche per le lesioni personali stradali si applicano le stesse circostanze aggravanti previste per l'omicidio stradale: guida in stato di ebbrezza, sotto stupefacenti, eccesso di velocita', passaggio con il rosso, contromano e tutte le altre violazioni specifiche elencate dalla legge.
Importante
Le lesioni personali stradali gravi e gravissime sono perseguibili d'ufficio: cio' significa che il procedimento penale viene avviato automaticamente dall'autorita' giudiziaria, senza bisogno di una querela da parte della vittima. La vittima non puo' "ritirare la denuncia" per bloccare il processo penale.
Fuga e omissione di soccorso
L'articolo 189 del Codice della Strada disciplina il comportamento obbligatorio in caso di incidente con danni a persone. La violazione di questi obblighi configura due distinti reati.
Fuga dopo incidente con feriti (art. 189, comma 6)
Il conducente che, coinvolto in un incidente con danni alle persone, non si ferma, commette il reato di fuga, punito con:
- Reclusione da sei mesi a tre anni
- Sospensione della patente da uno a tre anni
- In caso di morte del ferito e mancata prestazione di soccorso, le pene sono aggravate
Omissione di soccorso (art. 189, comma 7)
Il conducente che, fermandosi dopo l'incidente, non presta assistenza ai feriti, commette il reato di omissione di soccorso, punito con:
- Reclusione da uno a tre anni
- Sospensione della patente per un periodo non inferiore a un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni
- Se dall'omissione di soccorso deriva il decesso della vittima: le pene sono raddoppiate e si applica la revoca della patente
Attenzione
La fuga e l'omissione di soccorso sono due reati distinti e possono concorrere: chi scappa dal luogo dell'incidente senza fermarsi e senza prestare soccorso commette entrambi i reati contemporaneamente. Le pene si sommano. Inoltre, la fuga e' un'aggravante specifica per l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali, con divieto di riottenere la patente fino a 30 anni.
Sanzioni amministrative vs penali
E' fondamentale distinguere tra sanzioni amministrative e sanzioni penali, perche' hanno natura, procedure e conseguenze molto diverse.
| Caratteristica |
Sanzione amministrativa |
Sanzione penale |
| Natura |
Multa pecuniaria, sospensione/revoca patente, decurtazione punti, fermo/sequestro veicolo |
Reclusione, arresto, ammenda, confisca |
| Chi la applica |
Prefetto, autorita' amministrativa |
Giudice penale, Tribunale |
| Procedura |
Procedimento amministrativo (ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace) |
Processo penale (indagini, dibattimento, sentenza) |
| Precedenti |
Non creano precedenti penali (certificato penale pulito) |
Generano precedenti penali (fedina penale) |
| Esempio |
Eccesso di velocita', sosta vietata, mancato uso cinture |
Omicidio stradale, fuga, guida in stato di ebbrezza grave |
| Copertura assicurativa |
Alcune polizze coprono la tutela legale per ricorsi |
L'assicurazione non copre mai le pene personali |
Una stessa condotta puo' generare sia una sanzione amministrativa sia una sanzione penale. Ad esempio, la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e' un reato penale (arresto fino a 6 mesi + ammenda) ma comporta anche sanzioni amministrative (sospensione della patente, sequestro del veicolo, decurtazione di 10 punti).
Trucco per l'esame
Per distinguere rapidamente: le sanzioni amministrative colpiscono il "portafoglio" e la patente (multa, punti, sospensione); le sanzioni penali colpiscono la "liberta'" (arresto, reclusione, precedenti penali). La multa per eccesso di velocita' e' amministrativa; l'arresto per omicidio stradale e' penale. Solo le sanzioni penali finiscono sulla fedina penale.
Sequestro e confisca del veicolo
Il sequestro e la confisca del veicolo sono due provvedimenti distinti con effetti molto diversi.
Sequestro amministrativo
Il sequestro amministrativo e' una misura temporanea e cautelare. Il veicolo viene affidato in custodia (spesso allo stesso proprietario) e non puo' circolare. Il proprietario puo' ottenere la restituzione del veicolo al termine del periodo di sequestro o all'esito del procedimento. Si applica ad esempio per:
- Circolazione senza assicurazione RCA
- Guida con patente sospesa o revocata
- Guida in stato di ebbrezza (fascia 0,8-1,5 g/l)
Confisca del veicolo
La confisca e' una misura definitiva: il veicolo viene acquisito dallo Stato e il proprietario ne perde definitivamente la proprieta'. Si applica nei casi piu' gravi:
- Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (se il conducente e' anche proprietario)
- Guida sotto l'effetto di stupefacenti (se il conducente e' anche proprietario)
- Omicidio stradale e lesioni personali stradali aggravate
- Partecipazione a gare di velocita' non autorizzate su strada
Trucco per l'esame
Per ricordare la differenza: il sequestro e' temporaneo (il veicolo ti viene "trattenuto" ma resta tuo), la confisca e' definitiva (il veicolo diventa proprieta' dello Stato e non ti viene piu' restituito). La confisca si applica solo nei casi piu' gravi e solo se il conducente e' anche il proprietario del veicolo. Se il veicolo e' di un'altra persona, non puo' essere confiscato (ma puo' essere sequestrato).